(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 10 ottobre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello statuto; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione); Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); Vista legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016); Vista la legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10 (Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011); Considerato quanto segue: 1. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di azzeramento dell'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato per gli anni 2017 e2018, si rende necessario favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, al fine di consentire a tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 e' volta a favorire la massima conoscibilita' ai contribuenti circa la possibilita' di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini piu' ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonche' ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro; 2. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale n. 10/2018, e' necessario procedere ad una riformulazione concordata della disposizione che istituisce il fondo per gli interventi strategici, come introdotta dalla legge regionale n. 10/2018 nella legge regionale n. 69/2011; tale modifica e' finalizzata a precisare che il fondo e' alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); 3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale n. 57/2017, e' necessario procedere all'integrazione concordata di alcune norme, volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge le concessioni idroelettriche di grande derivazione, nonche' a sancire il rispetto delle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni di derivazioni di acque, quale presupposto per la stipula degli accordi di semplificazione e per l'attuazione del processo di riordino delle concessioni; in particolare, in caso di accorpamento di piu' titoli concessori, vengono stabiliti limiti massimi di durata delle concessioni accorpate ed una soglia massima di aggregazione per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche; 4. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di concessioni statali dei beni del demanio e della particolare situazione a seguito del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, della legge regionale n. 80/2015, si rende necessario favorire la regolarizzazione dei soggetti che si trovano in situazione particolare e consentire loro di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento e del rilascio, ove ne sussistano le condizioni di natura tecnica, della concessione demaniale. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 e' volta a favorire la massima conoscibilita' ai contribuenti circa la possibilita' di regolarizzarsi e, a tal fine, si rende necessario posticipare i termini per provvedere alla regolazione delle annualita' pregresse; 5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Riapertura dei termini di cui all'art. 11 della legge regionale n. 57/2017 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, e' riaperto il termine, di cui all'art. 11, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015. 2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica l'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilita' per l'anno 2016). 3. I pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, effettuati a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilita' di rimborso di eventuali eccedenze. 4. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015. 5. Il rimborso di cui al comma 4 e' effettuato direttamente dalla Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell'imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all'imposta dovuta. 6. Entro il mese di giugno 2019, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del presente articolo.